LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI
D’IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022
Da SEAC
Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.
In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” all’art. 15 è stato introdotto il nuovo comma 1-quinquies, il quale modificando l’art. 7, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” ha:
differito dal 31.3 al 30.6.2023 il termine di utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022;
introdotto anche per tale credito d’imposta l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza della fruizione del credito residuo al 16.3.2023.
Con il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d’imposta.
Recentemente con il Provvedimento 1.3.2023 la stessa Agenzia ha integrato il citato Provvedimento 16.2.2023 con il riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022.
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.
Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.
Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il modello è composto dal Frontespizio, dal quadro A e dal quadro B. In particolare, nel Frontespizio sono richiesti i seguenti dati:
codice fiscale del soggetto beneficiario (persona fisica / soggetto diverso da persona fisica, ad esempio, società di persone, società di capitali), titolare di partiva IVA, che comunica l’ammontare dei crediti maturati. Per i/il crediti/o di cui ai codici:
6968 / 6983 / 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per il 2022 ex art. 6, comma 1, Decreto MISE 21.12.2017;
6969 / 6984 / 6994, il codice attività del beneficiario deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero Transizione Ecologica n. 541/2021;
6987 / 6972, il codice attività del beneficiario deve essere compreso nella Sezione “A” (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della Tabella ATECO 2007;
codice fiscale della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice carica” o dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2”.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal beneficiario del credito d’imposta (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.
Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa.
Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.
Soggetti esonerati dalla comunicazione
La comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:
interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il mod. F24. Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a € 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023. La comunicazione all’Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di € 600;
già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, fatto salvo che:
la comunicazione della cessione sia stata annullata;
il cessionario abbia rifiutato il credito.
L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito.
Soggetti localizzati a Livigno e Campione d’Italia
Come precisato nel Provvedimento 1.3.2023, i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello in esame all’indirizzo PEC
cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.
Il modello, va sottoscritto con firma digitale dal beneficiario dei crediti d’imposta / suo rappresentante. In alternativa, può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al predetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento.
Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato.