LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

Da SEAC

Il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede all'art. 5, a favore degli operatori economici che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità, c.d. “avvisi bonari”.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal pagamento delle sanzioni ovvero delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali.

Con il Provvedimento 18.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata. La stessa Agenzia è intervenuta anche recentemente aggiornando le predette modalità.


SOGGETTI INTERESSATI


La definizione agevolata in esame può essere effettuata dai soggetti:

Soggetti non tenuti alla presentazione del mod. IVA

I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA “per uno o entrambi i periodi d'imposta 2019 e 2020” possono accedere alla definizione in presenza di una riduzione superiore al 30% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli 2019.

A tal fine va fatto riferimento ai seguenti campi del mod. REDDITI 2021 e 2020.

In base al comma 2 del citato art. 5, vanno considerati i ricavi / compensi delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione del mod. REDDITI per il periodo d'imposta 2020.

Con il recente Provvedimento 3.12.2021 l’Agenzia specifica che rilevano i dati “delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”.

Come evidenziato nelle Motivazioni del citato Provvedimento “in questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare”.

Inoltre, “al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi”.


AVVISI BONARI OGGETTO DI DEFINIZIONE


La definizione agevolata riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:


PERFEZIONAMENTO E MODALITÀ DI DEFINIZIONE


L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.

La definizione si perfeziona con il pagamento:

indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia:

ovvero

Il pagamento della prima rata va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

📌 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:

L'efficacia della definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti / condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, da attestare tramite un'autodichiarazione.

Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, originariamente fissato al 31.12.2021, ovvero in caso di non ricevimento della proposta di definizione in tempo utile per rispettare la scadenza del 31.12.2021, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento delle somme dovute / prima rata, è stato recentemente sostituito dal citato Provvedimento 3.12.2021 con un nuovo termine, ora individuato:

ovvero, se successivo (più favorevole)