LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LA CONFERMA
DELLA VIGENZA DEI PROTOCOLLI COVID-19
Da SEAC
Nonostante la cessazione dello stato di emergenza a partire dallo scorso 1° aprile 2022, con il Decreto Legge n. 24/2022 è stato comunque previsto il mantenimento della necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture della Protezione Civile durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, con la possibilità di adottare, entro il termine del 31 dicembre 2022, una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico.
Al Ministro della Salute, fino al 31 dicembre 2022, è stata riconosciuta la possibilità, mediante propria ordinanza (di concerto con i Ministri competenti in materia):
dell’adozione e dell’aggiornamento di linee guida e protocolli per garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
dell’introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché dell’imposizione di misure sanitarie in dipendenza degli stessi spostamenti.
Si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022
delle disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e con l’attenuazione degli oneri formali previsti, nonché
delle previsioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale assicurata dai datori ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.
Nel DL n. 24/2022 non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID-19 successivamente alla cessazione dello stato di emergenza; tuttavia si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile dal sistema normativo vigente.
In particolare, si sottolinea che:
i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, sono stati richiamati quale modalità di adempimento dell’obbligo ex art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavoro, ai fini della tutela contro il rischio di contagio;
il DL n. 24/2022, come già evidenziato, ha previsto che il Ministro della Salute possa adottare ed aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.
Lo scorso 4 maggio 2022, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL ed i rappresentanti delle parti sociali hanno confermato che, indipendentemente dalla cessazione dello stato d’emergenza, è da ritenersi operante il Protocollo 6 aprile 202 contenente le misure di contrasto alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro (quali ad esempio l’utilizzo di mascherine e di dispositivi di protezione individuale), assumendosi l’impegno a garantirne l’applicazione. Si è convenuto, pertanto, di proseguire nella funzione di prevenzione volta al contenimento della diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro.
Un nuovo confronto tra le parti è stato previsto entro il prossimo 30 giugno, ai fini della verifica dell’opportunità di apportare al testo del Protocollo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica.