Da SEAC
La “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (Legge n. 34 dell’11 marzo 2026), in vigore dal 7 aprile 2026, ha introdotto semplificazioni e misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze, nonché diverse deleghe al Governo, tra cui quella relativa alla riforma dell’artigianato.
Tra le varie novità, alcune riguardano da vicino il settore del lavoro: sono state apportate diverse modifiche in materia di sicurezza sul lavoro e, in via temporanea, è stato introdotto un part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.
PART-TIME INCENTIVATO
La Legge sulle PMI introduce un part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, che prevede un esonero della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore trasformato in part-time e l’integrazione dei contributi non versati per effetto della riduzione di orario.
Si tratta di una misura
sperimentale, valida solo per gli anni 2026 e 2027,
limitata a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori,
riconosciuta da parte dell’INPS nel rispetto di specifici limiti di spesa.
Per l’applicazione della nuova disciplina si rimane in attesa delle istruzioni da parte dell’INPS.
I requisiti per l’accesso alla misura incentivata
Possono accedere al beneficio in parola i dipendenti del settore privato:
assunti presso datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti;
con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
in possesso dei requisiti idonei a conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. Ai fini del conseguimento dei requisiti pensionistici richiesti è consentito cumulare i periodi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’INPS, a condizione che i lavoratori interessati alla misura non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
che chiedano una riduzione di orario compresa tra il 25 e il 50 per cento del proprio contratto a tempo pieno e indeterminato, concordando con il proprio datore di lavoro, mediante atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese;
a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni.
Per le nuove assunzioni di lavoratori di età non superiore a 34 anni rimane salva la facoltà di avvalersi delle agevolazioni spettanti, qualora si rientri nei requisiti previsti dalla legislazione vigente.
Il meccanismo dell’agevolazione
Ai lavoratori destinatari del beneficio previsto per le trasformazioni a tempo parziale, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, sono riconosciuti:
un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e mantenendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
l’integrazione dei versamenti contributivi, sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro;
per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Le agevolazioni sono riconosciute dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale alla data effettiva di pensionamento, che pertanto non potrà essere successiva al 31 dicembre 2027.
Per accedere al regime di incentivo previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione, i soggetti interessati presentano domanda all’INPS, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, per la verifica dei requisiti pensionistici.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
La Legge sulle PMI apporta, inoltre, delle modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza e alla Riforma Fornero.
Oltre a
prevedere, da parte dell’INAIL, l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, proporzionati alle dimensioni di micro, piccole e medie imprese, nonchè il supporto alle stesse per la loro adozione, idonei ad escludere la responsabilità amministrativa dell’impresa connessa ad alcuni reati, e
consentire che l’addestramento specifico in materia di salute e sicurezza possa avvenire anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale,
la nuova Legge:
aggiunge i periodi di cassa integrazione guadagni quali occasioni che necessitano di formazione su salute e sicurezza;
precisa che anche il rifiuto alla frequenza di corsi su salute e sicurezza fanno decadere dal trattamento di integrazione salariale;
disciplina gli obblighi in tema di salute e sicurezza per le prestazioni di lavoro in modalità agile, introducendo delle sanzioni.
Le novità su formazione e cassa integrazione guadagni
Viene previsto che la formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione, sia qualora gli stessi siano a zero ore sia nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
Secondo l’applicazione letterale della norma, che impiega il termine “devono”, si tratta di una previsione di forte impatto per il datore, il quale verrebbe obbligato a formare il lavoratore ogniqualvolta lo stesso venga messo in cassa integrazione, anche se per un solo giorno (si pensi ad esempio all’ipotesi dei lavoratori del settore edile/lapideo che usufruiscono dell’integrazione salariale per le condizioni meteorologiche avverse).
A tal fine si segnala che, la Nota di lettura allegata ai lavori preparatori alla Legge sulle PMI potrebbe portare ad un’interpretazione meno rigida. Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti, anche sul fatto che nella previsione possano rientrare i fondi di solidarietà. Un’altra novità su formazione in materia di salute e sicurezza e cassa integrazione riguarda il principio secondo cui si decade dai trattamenti di integrazione salariale straordinari, compresi quelli erogati dai fondi di solidarietà, nei casi di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a corsi di formazione o riqualificazione. Al riguardo, la Legge sulle PMI specifica che la decadenza dal trattamento avvenga anche nel caso di rifiuto alla formazione in materia di salute e sicurezza, o di frequenza irregolare non giustificata della stessa.
Rimane, pertanto, valido il principio secondo cui si decade dai trattamenti di integrazione salariale straordinari, compresi quelli erogati dai fondi di solidarietà, nei casi di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a corsi di formazione o riqualificazione.
L’informativa su salute e sicurezza per lo smart working
La Legge sulle PMI chiarisce che la consegna annuale dell’informativa su salute e sicurezza per lo smart working assolve a tutti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro e che i videoterminalisti sono compresi in tali previsioni.
La consegna dell’informativa rimane pertanto l’unica soluzione per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che si trova a lavorare in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
La Legge sulle PMI estende, inoltre, le sanzioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza, ovvero l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.200 a euro 5.200, al mancato adempimento dell’obbligo di informativa.
Si sottolinea che la disciplina in materia di smart working inserita sul Testo Unico sulla sicurezza riguarda tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione.