Da SEAC
Il contratto di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata) è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue.
IPOTESI AMMESSE
In via generale, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per le seguenti ipotesi:
soggettive: con lavoratori di età inferiore a 24 anni ovvero superiore a 55 anni;
oggettive: per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo
in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi (stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
in assenza di una specifica disciplina contrattuale, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro (non ancora emanato) e, come espressamente previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
IL PUNTO SULLA TABELLA ALLEGATA AL REGIO DECRETO (ABROGATO) DEL 1923
Poiché dal 9 maggio 2025, il citato R.D. n. 2657/1923 risulta formalmente abrogato, sono sorti dei dubbi circa l'abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004 il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro a chiamata proprio con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D..
In risposta alle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, presso il quale il ricorso al lavoro intermittente risulta particolarmente frequente, il Ministero del Lavoro, confermando il precedente indirizzo e in linea con l'orientamento espresso altresì dall'INL, ha confermato la perdurante utilizzabilità della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 e contenente l'elenco dei lavori discontinui, anche nel settore turistico.