Da SEAC
Il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, in vigore dal 2 agosto 2024, ha semplificato i controlli sulle imprese rendendoli più efficienti ed efficaci.
Le disposizioni in esso contenute si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche, intendendo per tali le attività che consistono nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato.
Esclusioni
Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto:
i controlli in materia fiscale;
gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia;
i controlli di polizia economico finanziaria;
i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
Le novità
Dal 2 agosto 2024,
non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta;
se, al termine della verifica, il soggetto controllato risulta conforme agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, viene esonerato dai medesimi controlli per i 10 mesi successivi. Resta ferma l’immediata effettuazione dei controlli in caso di interventi derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e da situazioni di rischio;
in attuazione del principio di trasparenza, almeno 10 giorni prima dell’accesso nei locali aziendali, l’amministrazione fornisce in formato elettronico l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, fatta eccezione per motivi di urgenza o per i casi in cui sussista l’esigenza di accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso. Tale previsione, tuttavia, non appare applicabile agli accertamenti di competenza dell’INL.
Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno.
Si tratta, nello specifico, di un nuovo sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, introdotto dal decreto in esame in riferimento ai seguenti ambiti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori.
Infine, viene introdotto e disciplinato l’istituto della diffida per le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Tali disposizioni si applicano agli illeciti sanabili accertati a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente (sono escluse le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e salvo che il fatto costituisca reato); inoltre, non riguardano le violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come gli illeciti in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
La norma stabilisce che, in riferimento agli illeciti per cui è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, l’organo di controllo, qualora accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni materialmente sanabili,
diffidi l’interessato a porre termine alla violazione, adempiere alle prescrizioni violate e rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo,
entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.
Una volta notificata la diffida, in caso di:
ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza alcun addebito sanzionatorio. Analogamente, il procedimento si estingue qualora si accerti contestualmente sia la violazione che l’avvenuta regolarizzazione;
mancata ottemperanza entro il termine indicato, il personale ispettivo procede a contestare l’illecito entro 90 giorni dall’accertamento, applicando le sanzioni previste per legge.
Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano anche la revoca del Report certificativo di basso rischio, qualora rilasciato all’impresa.