LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”
Da SEAC
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.
AIUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE
Attività chiuse al 27.1.2022
È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):
ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021;
liquidazione IVA di dicembre 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2022.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.
Soggetti beneficiari
Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.
Condizioni richieste
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;
riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra le imprese aventi diritto all’agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.
Va peraltro evidenziato che:
l’importo potenzialmente spettante va eventualmente ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione3.1 della comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”). In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE;
qualora le risorse stanziate (€ 200 milioni) risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati.
Modalità di riconoscimento del contributo
Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.
È demandata allo stesso MISE l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.
Va evidenziato che ai fini dell’erogazione del contributo in esame non sono applicabili:
l’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000;
le verifiche sulla regolarità contributiva del soggetto beneficiario.
ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
Parchi tematici, acquari, parchi geologi e giardini zoologici
Il fondo di cui all’art. 26, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Attività di ristorazione / gestione piscine
Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.
Credito d’imposta rimanenze settore tessile
Il credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate.
BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
La predetta novità è subordinata all’autorizzazione UE.
La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.
ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME
È previsto che, “in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica”, i buoni per l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono utilizzabili entro il 31.3.2022.
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
società sportive professionistiche;
società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie:
deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
è riconosciuto:
− a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
− nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO
Contributo spese sanificazione
È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di
diagnosi COVID-19 sostenute da:
società sportive professionistiche;
società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.
Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.
Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.
Contributo gestione impianti sportivi
Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):
sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0”
Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta:
è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
non è soggetto ai limiti di:
− € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
− € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR / della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.
AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME
A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell’incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.
In particolare con la modifica dell’art. 54, DL n. 34/2020:
è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”;
è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Infine con la modifica dell’art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19
Con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione:
per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%);
per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta derivante dalle seguenti agevolazioni:
“bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
“bonus canoni di locazione” immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020;
“bonus adeguamento ambienti di lavoro” di cui all’art. 120, DL n. 34/2020;
“bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” di cui all’art. 125, DL n.34/2020.
Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici
Nell’ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente confermato, rispetto a quanto previsto nel 2021, la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall’art. 121, DL n. 34/2020, per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, nel quale sono stati aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis, TUIR e gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%. In particolare l’opzione risulta possibile per le spese sostenute:
fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2, così come risultante dopo le implementazioni sopra citate;
fino al 2025, per gli interventi con detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020.
La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, in base alle quali, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) ovvero dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell’art. 119 sopra commentato.
Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:
per le opere classificate “di edilizia libera”;
per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000;
eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.
È inoltre confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima
Come sopra accennato, con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dell’esercizio delle opzioni in esame.
In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:
lo “sconto in fattura”, il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 tale credito ovvero procedere con la cessione dello stesso. Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta;
la “cessione del credito”, il cessionario può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto.
Cessione crediti “agevolazioni COVID-19”
Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”, l’art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”.
Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il cessionario del credito ceduto può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e non può procedere alla cessione del credito ricevuto.
Decorrenza delle nuove limitazioni
Il comma 2 dell’art. 28 in esame prevede una disciplina di natura transitoria individuando come discrimine la data del 7.2.2022 ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che sono stati oggetto di una delle opzioni in esame (sia dell’art. 121 che dell’art. 122, DL n. 34/2020) prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’utilizzo dell’espressione “crediti ... precedentemente oggetto di una delle opzioni” pone la questione in merito all’elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione.
Fermo restando che sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate, in base ai chiarimenti forniti in passato (riguardanti l’introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l’esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, a fronte di un medesimo intervento / spesa sostenuta, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante e:
opta per lo “sconto in fattura” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022, il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto”, dopo aver accettato il relativo credito potrà:
− utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
− cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o procedere a sua volta alla relativa cessione. In caso di cessione il “secondo” cessionario potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
opta per lo “sconto in fattura” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022, il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto” dopo aver accettato il relativo credito potrà:
− utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
− cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
opta per la “cessione del credito” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà:
utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
− cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario. Il “secondo” cessionario potrà solo utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
− opta per la “cessione del credito” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile.
Va inoltre evidenziato che tra “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni” di cui ai citati artt. 121 e 122 possono rientrare anche i crediti che a tale data risultano in capo ad un determinato soggetto come risultato di precedenti plurime cessioni.
Con riferimento a tali crediti è necessario comprendere come debba essere applicata la nuova disciplina. Un’interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che anche tali crediti possano essere oggetto di un’ulteriore cessione, dopo la quale il credito non è più cedibile. Anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 7.2.2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.
A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.