LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2021

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2021”, c.d. Finanziaria 2021, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021, tra le quali si segnalano le seguenti.


SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI


Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

N.B. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.


ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI / IAP


È confermata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE


In sede di approvazione, a favore:

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:


N.B. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

ovvero


ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP


È confermata l’estensione al 2021 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola. Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.


PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI


È estesa anche al 2021, nella stessa misura prevista per il triennio 2018 - 2020, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO


Con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.


CESSIONE TERRENI AGRICOLI DI VALORE PARI / INFERIORE A € 5.000


Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l’imposta di registro fissa (€ 200), alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze: 


RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli

interventi di acquisto e posa in opera di:

Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.


RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO


Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Detrazione per gruppo elettrogeno di emergenza

Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.


“BONUS MOBILI”


Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

N.B. La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.


“BONUS FACCIATE”


Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.


NUOVO “BONUS IDRICO”


È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di: 

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini ISEE.


NUOVA DETRAZIONE DEL 110%


Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Data sostenimento spese agevolabili e rateazione detrazione

Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:

N.B. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);

Interventi agevolabili

Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

Impianti solari fotovoltaici

Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:

considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici

Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell’art. 119 in esame prevede l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:

Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.

Con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:

spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Approvazione delibere condominiali

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Assicurazione rilascio attestazioni / asseverazioni

Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell’art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.

Pubblicità fruizione detrazione del 110%

Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Sconto in fattura / cessione credito

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.


ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50%


Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:

ovvero

BONUS VERDE


Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

N.B. L’efficacia delle proroghe (detrazione del 110% e relativa opzione per sconto in fattura / cessione del credito) e dal comma 68 (misure antisismiche) è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE.


BONUS VEICOLI ELETTRICI


È previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:


ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA


Con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.


ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI”


Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:


NUOVA “SABATINI–TER”


É confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:


PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO


È confermata la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO ATTIVITÀ DI R&S MEZZOGIORNO

È confermato che per il 2021 e 2022, a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, è previsto nelle seguenti misure:

N.B. Le maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.


SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE


È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).


COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI


In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI


Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

N.B. È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.


RAFFORZAMENTO PMI


L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. 

Ora è confermato che:

N.B. La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

N.B. Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);


DETRAZIONE SPESE VETERINARIE


In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).


BONUS BEBÈ


È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue. 

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.


AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

In particolare si rammenta che l’indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall’1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività.


FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI


In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.

N.B. Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo:

Un’analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.


INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE


È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti con i seguenti requisiti:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;

d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione dell’attività.

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L’indennità in esame:

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:


TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19


In sede di approvazione è stata prevista l’applicazione dell’esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022, alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE


In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI


È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l’istituzione presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.


ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO


A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

N.B. L’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.


BONUS CANONI DI LOCAZIONE


L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021, e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:


BONUS PUBBLICITÀ


È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.


BONUS EDICOLE


È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus edicole”, ossia del credito d’imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:

N.B. Per gli investimenti in beni “generici” l’agevolazione spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio spetta soltanto alle imprese.

La spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori.

Va evidenziato che la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nella Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).

In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.


Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

Misura del credito d’imposta spettante

La misura del credito d’imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue.

N.B. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni ll credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.


Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

N.B. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

N.B. Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Cessione bene agevolato

Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.


CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE


È prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 il credito d’imposta introdotto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo / transizione ecologica / innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

La misura del credito spettante e il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.



(*) sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.


BONUS FORMAZIONE 4.0

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) sostenute fino al 31.12.2022. Il credito d’imposta spetta relativamente a:


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L’ammontare delle spese non può essere superiore:

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono definite con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.


CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.


SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Esterometro

È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica

È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.


IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE


È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.


MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

Sanzioni mancata / errata trasmissione corrispettivi

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

N.B. La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali

È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Sistemi evoluti di incasso

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

Sospensione licenza / attività

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI


Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere: