Da SEAC
La Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025, introduce novità in tema di incentivi alle assunzioni/trasformazioni.
ESONERO PER LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO
La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:
l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonchè per
la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Le finalità del Legislatore sono:
incrementare l’occupazione giovanile stabile;
favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e
contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
La spesa autorizzata ammonta a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028.
Con un decreto interministeriale verranno disciplinati gli interventi specifici, i relativi requisiti e le condizioni necessarie per garantire il rispetto dei limiti di spesa predetti.
Per la piena operatività del suddetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI
La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro , nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 , assumono donne,
madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Anche per la piena operatività di tale esonero, si attendono le istruzioni operative dell’INPS.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI
Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce che, dal 1° gennaio 2026,
alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi , fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli),
è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Ai datori di lavoro privati (esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:
nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.
Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del predetto esonero. In attesa di tale decreto, il Legislatore ha specificato che:
resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
l’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023;
è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2030, di 19 milioni di euro per l’anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l’anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l’anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.
Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.
ESTENSIONE ESONERI CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
La Legge di Bilancio 2026 estende – seppur retroattivamente – il campo di applicazione degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021 – 2022, nonché l’incentivo noto come “Decontribuzione Sud”.
In particolare, prevede che tali esoneri siano applicabili, con decorrenza dal 1° luglio 2022, anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di vigenza delle medesime norme e limitatamente al periodo successivo alla decorrenza del 1° luglio 2022, svolgevano una delle attività indicate dai codici ATECO elencati nell’Allegato XIV alla Legge di Bilancio 2026, riconducibili alla Classe 66.22 (Codice NACE “K”), ovvero i seguenti:
La norma specifica altresì che il credito derivante dal riconoscimento, ai sensi dell’estensione in esame, dei corrispondenti periodi di esonero contributivo può essere fatto valere dai datori di lavoro interessati, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
A tale riguardo, si attendono le istruzioni operative da parte dell’INPS per poter rendere pienamente effettiva la misura.
RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ, BENEFICI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E ABROGAZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO AMMODERNAMENTO LABORATORI E ASSUNZIONE GIOVANI
Si segnala, inoltre, che la Legge di Bilancio 2026 prevede che, nel caso di un contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita della durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino e incrementa, per il 2027 (da 21,9 milioni di euro a 24,1 milioni di euro) e il 2028 (da 3,5 milioni di euro a 12,2 milioni di euro), i limiti complessivi di spesa previsti in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale dei settori coinvolti.
La Legge di Bilancio 2026 stabilisce, inoltre, l’abrogazione dell’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che, con erogazioni liberali di almeno 10.000 euro, nell’arco di un anno, intendevano contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche, assumendo a tempo indeterminato giovani diplomati al termine del ciclo scolastico, nelle stesse istituzioni scolastiche.