Da SEAC
La Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 e ha introdotto novità impattanti in materia di previdenza complementare, andando a modificare il D.Lgs. n. 252/2005 e la Legge n. 296/2006.
AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal periodo d’imposta 2026 è stato previsto:
l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare;
con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.
Essendo stato indicato il 1° luglio 2026 come data di entrata in vigore della disposizione, si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza e sulla concreta applicazione del nuovo limite per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, nonché per il coordinamento con il previgente limite.
NOVITÀ IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Relativamente al diritto del lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, del trasferimento dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica da lui prescelta, viene ora soppressa la clausola secondo la quale il diritto al versamento del TFR maturato e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro spetta nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali. La clausola in esame comportava che, in caso di trasferimento della posizione da un fondo di settore (fondo chiuso) ad un fondo aperto, il lavoratore perdeva di norma il diritto al contributo datoriale, mentre in caso di trasferimento della posizione tra fondi di settore (dunque, tra due fondi chiusi) la contribuzione a carico datore di lavoro veniva regolata dagli accordi collettivi.
Ora, il venir meno della predetta clausola sembrerebbe aprire alla portabilità del contributo datoriale sul nuovo fondo prescelto, indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (chiuso ovvero aperto). Sul punto, tuttavia, si attendono i necessari chiarimenti.
La presente disposizione decorre dal 1° luglio 2026.
AMPLIAMENTO PLATEA DEI DATORI TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA INPS
La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
È, infatti, previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e quindi non più la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 o, per i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
L’effetto della nuova norma, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti.
Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è prevista la riduzione a 40 del numero di lavoratori dipendenti a partire dal quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso).
Per i lavoratori che hanno già scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Per l’attuazione delle novità sopra esaminate è necessario attendere l’intervento dell’INPS finalizzato a fornire le istruzioni operative di supporto
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO
Dipendenti di prima assunzione
Dal 1° luglio 2026 è prevista per i dipendenti di prima assunzione (ad eccezione dei lavoratori domestici) l’adesione automatica alla previdenza complementare:
verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
Qualora:
le stesse fossero più di una, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
non vi fosse una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale, individuata attualmente nel Fondo COMETA;
con versamento dell’intero TFR nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il versamento della contribuzione per i casi di silenzio- assenso costituisce una novità rispetto al passato.
Tuttavia:
la contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale;
nell’ipotesi di adesione automatica al fondo residuale (COMETA), la norma prevede espressamente il (solo) conferimento del TFR senza fare alcun riferimento alla contribuzione;
Al lavoratore è espressamente riconosciuta la possibilità di rinunciare all’adesione automatica, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi) per scegliere:
un’altra forma di previdenza complementare;
di mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.).
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore su:
accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
meccanismo di adesione automatica;
forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
diverse scelte disponibili e relativa tempistica.
Dipendenti non di prima assunzione
Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:
fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore abbia in essere un’adesione a previdenza complementare, il datore deve fornire informativa:
sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione;
che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi).
Sembra pertanto evincersi che il meccanismo del silenzio-assenso non operi per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno scelto di mantenere il TFR in azienda.