MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
Da SEAC
Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi nel 2021 dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.
Tra gli interventi adottati nell’ambito del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:
la sanificazione dei luoghi di lavoro;
l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’operazione in esame i seguenti soggetti:
esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (Bed & Breakfast) munite del codice identificativo regionale.
In sede di conversione è stata aggiunta la possibilità per i Bed & Breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di autocertificare lo svolgimento dell’attività ricettiva.
SPESE AGEVOLABILI
L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:
sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
acquisto di:
DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
prodotti detergenti / disinfettanti;
DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta in esame:
fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
non può superare il limite di € 60.000. Merita evidenziare che l’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa ... all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”;
può essere utilizzato:
nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;
in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
COMUNICAZIONE SPESE AGEVOLABILI
Con il Provvedimento 15.7.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello utilizzabile per comunicare l’ammontare delle spese agevolabili.
In particolare, nel riquadro “SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D’IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)” vanno indicate le seguenti informazioni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La predetta comunicazione va presentata dal 4.10 al 4.11.2021, esclusivamente in via telematica.