NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO
Da SEAC
Il Decreto Aiuti-ter (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144) ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022.
Analogamente a quanto accaduto per l’indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di luglio, anche per l’indennità una tantum di 150 euro da corrispondere a novembre, i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens.
Beneficiari
Beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti
non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Dichiarazione del lavoratore
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro) che attesti
di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.
Caratteristiche dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre,
non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.