Da SEAC
Il c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026) ha introdotto nuovi obblighi di informazione a carico del datore di lavoro, insistendo ancora una volta sulla necessità di garantire un adeguato monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi al fine di contrastare il fenomeno del c.d. dumping contrattuale nonché di individuare eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati ai lavoratori.
In virtù delle modifiche apportate, è introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (codice CNEL):
in fase di assunzione;
all’interno del prospetto paga.
CODICE CNEL TRA LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN FASE DI ASSUNZIONE
Tra le informazioni che il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con lo stesso, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Lavoro, rientra anche “il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro”.
Conseguentemente, dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, il datore di lavoro è tenuto a rendere noto al lavoratore il codice alfanumerico del contratto collettivo nazionale di lavoro (codice CNEL), al fine di consentire la corretta e univoca individuazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Tale obbligo è assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione), redatto in forma scritta, ovvero della copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
In merito a quest’ultima, preme evidenziare che, ad oggi, non risulta che le comunicazioni obbligatorie (modelli UNILAV, UNIMARE, ecc.) abbiano integrato il codice CNEL dei contratti collettivi tra le informazioni in esse contenute, rimanendo ancorate invece al “codice ANPAL”. In attesa di un necessario aggiornamento in tal senso dei modelli di comunicazione, si sottolinea come, allo stato attuale, la mera consegna della copia della comunicazione obbligatoria non consenta di assolvere al nuovo obbligo informativo risultando pertanto necessaria anche a tali fini la consegna del contratto individuale di lavoro.
CODICE CNEL NEL PROSPETTO PAGA
Come noto, all’atto della corresponsione della retribuzione vi è l’obbligo di consegna al lavoratore dipendente (“con esclusione dei dirigenti”) di un “prospetto paga” in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
A seguito della modifica introdotta dal Decreto Lavoro, è stato precisato che tra le informazioni contenute nel prospetto paga deve essere indicato anche il codice CNEL del contratto collettivo.
Di conseguenza, in virtù di tale ultima modifica, nei prospetti paga mensili e, si ritiene per analogia, anche nel libro unico del lavoro, il datore di lavoro dovrà indicare il codice CNEL del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (dipendente) instaurato con il lavoratore.
Decorrenza dell’obbligo
La norma, entrata in vigore lo scorso 1° maggio 2026, non dispone una specifica decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice CNEL nei prospetti paga.
A riguardo, in considerazione delle finalità informative e anti-dumping della norma e al fine di garantire uniformità nei cedolini paga emessi, si ritiene di poter affermare che l’obbligo decorre dai prospetti paga relativi alle retribuzioni di competenza del mese di maggio. Sulla base di tale interpretazione, rimangono esclusi dall’obbligo in esame i cedolini di competenza del mese di aprile (e di mesi precedenti) emessi a partire dal 1° maggio 2026.