Da SEAC
Considerata l’eccezionale ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale che può determinare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative, con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS offre alcune indicazioni di carattere generale circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le predette indicazioni si applicano, per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER ORDINANZA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ
Nei casi in cui la sospensione/riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità la causale utilizzabile per CIGO, FIS o Fondi di Solidarietà Bilaterali è “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
L’INPS specifica che nella relazione tecnica vanno indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze.
EVENTI METEO
Nelle ipotesi di caldo eccessivo che non consentano il regolare svolgimento delle attività lavorative, è possibile richiedere le integrazioni salariali con l’utilizzo della causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Nello specifico:
la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta per temperature superiori a 35° centigradi;
anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora, per la tipologia di attività svolta e per le condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori, entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quelle attività lavorative svolte in luoghi non proteggibili dal sole, al chiuso che non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento (per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui il loto utilizzo sia incompatibile con le medesime lavorazioni), che comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore ma anche all’impiego di particolari strumenti di protezione (tute, caschi, etc...). Anche l’elevato tasso di umidità concorre a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, tali fattoridovranno emergere dalla relazione allegata.
Non dovranno invece essere allegati alla domanda i bollettini meteo, in quanto gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Le sedi locali dell’Istituto potranno però avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
L’INPS ricorda, inoltre, che anche nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale.
Entrambe le causali (ordine di pubblica autorità e meteo) integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Dette causali sono tra loro alternative. Tuttavia, nell’ipotesi in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione/riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto ne terrà conto nel corso dell’istruttoria. In tali casistiche, nella relazione tecnica, i datori dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa per le temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DOMANDE CON CAUSALE EONE
Per le domande presentate con le predette causali (ordine di pubblica autorità e meteo):
non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.