TICKET DI LICENZIAMENTO
Da SEAC
Importo 2023
L’INPS, con la Circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, ha reso noto che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2023, ad euro 1.470,99.
Di conseguenza, per l’anno 2023, il contributo di licenziamento ammonta ad euro 603,11, per ogni anno di anzianità di servizio (euro 1.206,21 in caso di licenziamento collettivo).
Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari ad euro 1.809,33, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.
Tipologie di cessazione che comportano il pagamento del contributo
Il contributo è dovuto nei soli casi di fine di un rapporto a tempo indeterminato e i datori vi sono tenuti in tutti i casi in cui tale cessazione generi in capo al lavoratore (che ha perso involontariamente la propria occupazione) il teorico diritto alla NASpI (a prescindere dalla sua effettiva fruizione).
Il versamento è obbligatorio nelle seguenti ipotesi:
licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
licenziamento disciplinare, ossia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
recesso del datore durante o al termine del periodo formativo dell’apprendista;
dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del codice civile;
dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
dimissioni a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda;
interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ.;
risoluzione consensuale a seguito della riuscita del “Tentativo obbligatorio di conciliazione”, esperito ai sensi dell’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, ove il datore intenda recedere per giustificato motivo oggettivo, in quanto – in tal caso – il lavoratore ha diritto alla NASpI;
risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 23/2015;
licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
licenziamento collettivo, con le particolarità evidenziate a parte;
licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex art. 2110 cod. civ.
Versamento: indicazioni operative
Circa tempi e modalità di versamento del cd. ticket, in base alle indicazioni Inps,
vale quanto segue:
l’obbligo va assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro;
stante la valenza “contributiva” di tali somme, il versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore.