Da SEAC
La Legge n. 106 del 18 luglio 2025 “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” amplia le tutele in favore dei dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare. La legge entrerà in vigore il 9 agosto 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche: alcune disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.
BENEFICIARI E TRATTAMENTO DURANTE IL CONGEDO
Ai dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente:
conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore);
non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione (salvo il riscatto volontario della stessa);
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (tale interdizione è assoluta e, quindi, vale anche per le attività lavorative compatibili con lo stato di salute).
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo.
Occorre, pertanto, aver prima esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o dalla legge in via generale per malattia e infortunio.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari.
Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Decorso il periodo del nuovo congedo, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il lavoratore dipendente ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono.
LAVORATORI AUTONOMI
Sussiste la possibilità per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente e affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi. Il riferimento è ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori). Si intendono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi.
DOCUMENTAZIONE
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata:
dal medico di medicina generale, o
dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
PERMESSI EXTRA PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE
A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene previsto che i dipendenti affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle suddette malattie e con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Ai lavoratori spetta un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Per esercitare il diritto ai permessi in esame, si richiede la previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.