Decreto interministeriale n. 402

del 17 dicembre 2021


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) - il quale dispone che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) - che subordina l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare l’articolo 12 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) comma 1 – il quale prescrive la pubblicazione, secondo le modalità prestabilite, di ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone su l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e i procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 11, secondo cui "le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO l’articolo 57 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 il quale dispone che il Regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e in particolare l’articolo 2 (Definizioni), punto 4, lett. f), che, in sede di definizione delle categorie di lavoratori cd. svantaggiati, fa riferimento, tra l'altro, all’"essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato";

RILEVATA l'esigenza di individuare - anche ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell'art. 2, punto 18), lett. e), del regolamento (CE) n. 800/2008, ora sostituito dall’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTO il Decreto 16 aprile 2013 - emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - che demanda al presente, successivo decreto interministeriale l'individuazione dei suddetti settori e professioni per l'anno 2022;

VISTI i decreti emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati individuati i settori e le professioni riferiti alle annualità dal 2013 al 2020 e, da ultimo, il decreto 16 ottobre 2020 con il quale sono stati individuati i settori e le professioni per l’anno 2021;

VISTE le risultanze acquisite dall'lstat, con E-mail prot. n. 40/0014654 del 13/12/2021;

DECRETA

Articolo unico

1. In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - col presente decreto vengono individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstat in relazione alla media annua del 2020. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.

2. I settori e professioni dianzi individuati rilevano - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2022.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it ).

Ministero dell’economia e delle finanze

Ragioneria Generale dello Stato

Il Ragioniere Generale

Dott. Biagio Mazzotta

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese De Luca

Documento firmato